“La nomina di un amministratore di sostegno con potere rappresentativo generale, comporterà per il beneficiario, già parte processuale, la perdita della capacità di stare in giudizio, dunque l’interruzione del processo”.

E’ quanto stabilito dal Tribunale di Torino, Terza Sezione Civile, nell’ordinanza depositata il 25.10.2016.

Nel caso in esame, all’amministratore di sostegno della parte processuale, è stato conferito un potere rappresentativo generale, in quanto nel decreto di nomina prodotto dal difensore della stessa, è disposto che “l’amministratore si sostegno abbia potere esclusivo di compiere, in nome e per conto della beneficiaria”, tra l’altro, “resistere in giudizio” nonché, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, promuovere i giudizi.

Alla luce di quanto sopra, il Giudice Istruttore ha dichiarato l’interruzione del processo ex art. 300 comma 1° e 2° cpc

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2017/01/17/amministrazione-di-sostegno?utm_source=nl_altalex&utm_medium=referral&utm_content=altalex&utm_campaign=newsletter&TK=NL&iduser=270886