La Corte di Cassazione, prima sezione civile,  con ordinanza n. 32529/2018 ha precisato che è il coniuge affidatario titolare del diritto al mantenimento per il figlio maggiorenne, anche se quest’ultimo ha rinunciato al contributo. Il genitore è titolare di un diritto iure proprio perché l’obbligo di mantenere la prole non cessa con la maggiore età e suddetto contributo dovrà essere ersato in caso di non autosufficienza economica del giovane.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/32931-cassazione-mantenimento-al-figlio-dovuto-anche-se-questi-vi-rinuncia.asp