La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza n. 32529/2018 ha precisato che è il coniuge affidatario titolare del diritto al mantenimento per il figlio maggiorenne, anche se quest’ultimo ha rinunciato al contributo. Il genitore è titolare di un diritto iure proprio perché l’obbligo di mantenere la prole non cessa con la maggiore età e suddetto contributo dovrà essere ersato in caso di non autosufficienza economica del giovane.