La Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 10 dicembre 2018, n. 31896 – Pres. Schirò, Rel. Genovese, ha stabilito che in tema di operazioni in strumenti derivati e in warrant, l’obbligo dell’intermediario di segnalazione delle perdite che abbia subito l’investitore nella misura non inferiore al 50% del capitale di riferimento, scatta in rapporto al valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni.

Si ricorda che tale valore – pur essendo originariamente determinato per contratto – subisce variazioni sia in occasione della comunicazione all’investitore di una precedente perdita e sia in caso di versamenti o prelievi (immediati, perché disposti dall’investitore; mediati, perché frutto delle operazioni ordinate all’intermediario).

Tale nuovo valore diventa vincolante per l’investitore solo ove lo stesso sia stato tempestivamente comunicato dall’intermediario all’investitore. In caso di mancata comunicazione della variazione della misura del capitale di riferimento, si applica quello originariamente determinato o, in caso di ripetute variazioni quello comunicato per ultimo.

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