A far data dal 01 gennaio 2017, il Condominio degli edifici (e/o chi per esso) è tenuto all’effettuazione dei pagamenti in favore di dati “fornitori” utilizzando sistemi in grado di garantire la relativa tracciabilità, e cioè attraverso l’utilizzo di modalità quali il bonifico bancario o postale; l’assegno bancario o postale; l’assegno circolare o, infine, le carte di credito, di debito o prepagate.

Nel caso di condominio in cui non è obbligatoria la nomina di un amministratore, deve provvedere alla cura degli adempimenti almeno uno dei condòmino (cfr, circolare 7/E del 07 febbraio 2017 dell’Agenzia delle Entrate).

Rientrano, per inciso, nel novero dei soggetti obbligati alla cura delle predette incombenze anche il “Supercondominio” e il “Condominio parziale”; per contro, la disposizione in esame non si applica alla comunione ereditaria sull’immobile né, in generale, alle comunioni su immobili in cui una pluralità di soggetti è indistintamente proprietaria di tutto lo stabile (cfr. circolare n. 204 del2000).