La S.C. con pronuncia n. 9870/2017 ha stabilito che se un dipendente si fa male sul luogo di lavoro l’azienda deve risarcirgli non solo i danni fisici e patrimoniali (come quelli per la ridotta capacità lavorativa), ma anche quelli morali qualora, a seguito dell’infortunio, il lavoratore manifesti una depressione.

Per la Corte di Cassazione il datore di lavoro è obbligato a garantire ai lavoratori la sicurezza e la tutela delle condizioni di lavoro, adottando dell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

In termini di onere della prova invece al dipendente infortunato non spetta dimostrare la colpa del datore, ma è piuttosto quest’ultimo a dover dare prova che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/158603_depressione-post-infortunio-del-dipendente-lazienda-risarcisce