La Corte di Cassazione con sentenza n. 9920/17 del 19.04.2017 ha evidenziato che:

  • il titolare del diritto di abitazione ossia l’assegnatario della casa che non ne è proprietario (e dunque, come spesso succede, la moglie) deve versare le sole spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria del condominio;
  • il proprietario della casa deve invece provvedere alle spese straordinarie come quelle necessarie alla conservazione e al godimento dell’edificio.

Dunque, se è necessario pagare le spese per i lavori dell’edificio a dover fronteggiare la spesa non è il coniuge cui è assegnato l’immobile, ma il proprietario.

Nel contempo le spese straordinarie sia quelle inerenti ad un eventuale mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile queste continuano invece a gravare sul marito in quanto titolare del diritto di proprietà o di diritto reale.

Nessuno dei due coniugi dovrà invece pagare l’Imu. Difatti dal 2014, la casa familiare assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è esclusa dall’imposta sugli immobili.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/158616_casa-allex-moglie-chi-paga-le-spese-di-condominio