La Corte di Appello di Milano, con sentenza n.31/2017  ha ribadito i principi in materia di riparto dell’onere della prova per cui “in virtù dell’applicazione della regola contenuta nell’art. 2697 c.c., spetta al correntista, che agisca in giudizio, sebbene in sede riconvenzionale, facendo valere una pretesa restitutoria, provare i fatti costitutivi della domanda; conseguentemente il correntista, al fine di assolvere l’onere probatorio a suo carico, dovrà produrre la documentazione contabile completa del rapporto a partire dalla data di apertura del conto fino al momento della sua estinzione. In difetto di produzione di tutti gli estratti conto completi, egli non potrà usufruire del c.d. “saldo zero”, ma il suo credito dovrà essere ricalcolato dal saldo disponibile, quantunque la banca, in qualità di parte convenuta, non possa far valere quest’ultimo a fondamento della propria eventuale pretesa creditoria”

fonte:  http://www.dirittobancario.it/giurisprudenza/banca-e-finanza/conto-corrente/sul-riparto-dell-onere-della-prova-e-applicabilita-del-principio-saldo-zero