Con sentenza n. 2043 del 27/01/2017 la S.C. ha elaborato il principio secondo cui la procedura esecutiva immobiliare iniziata con il pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un trust in persona del trustee, anzichè nei confronti di quest’ultimo sarebbe fondata su un pignoramento insanabilmente nullo. Pertanto il Giudice dell’Esecuzione  ha correttamente chiuso anticipatamente e d’ufficio la medesima, visto che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, nè di soggettività, per quanto limitata od ai soli fini della trascrizione, ma un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che rimane l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto; e neppure ostando a tale conclusione la nota di trascrizione del negozio di dotazione del trust, che non fonderebbe una valida continuità di trascrizioni con un soggetto inesistente.

Ne consegue che il trust, secondo la S.C. non possa essere titolare di diritti e tanto meno destinatario di un pignoramento che abbia ad oggetto i medesimi. Pertanto, i beni conferiti nel trust debbono essere pignorati nei confronti del trustee, perfino a prescindere dall’espressa spendita di tale qualità.

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2017/02/01/pignoramento-immobiliare-va-eseguito-nei-confronti-del-trustee?utm_source=nl_altalex&utm_medium=referral&utm_content=altalex&utm_campaign=newsletter&TK=NL&iduser=270886