La Corte di Cassazione, tramite la sentenza n. 500/2017, chiarisce che, ai sensi dell’art. 2967 c.c., il debitore che propone una domanda riconvenzionale di natura creditoria nei confronti della banca è gravato dall’onere di provare l’esistenza e l’entità del credito, non potendosi applicare il criterio del c.d. saldo zero (in senso conforme alla precedente sentenza n. 9201/2015). Inoltre, il regime dell’onere probatorio non è modificato dalla qualificazione della domanda come di accertamento negativo del credito di controparte.

Nella fattispecie La Suprema Corte cassa la sentenza impugnata, affermando che l’opponente a decreto ingiuntivo, convenuto in senso sostanziale, assume la veste di attore nel caso di proposizione di domanda riconvenzionale, anche sotto il profilo dell’onere della prova. Spettava dunque al debitore la prova del proprio diritto, mediante la produzione di tutti gli estratti conto relativi al rapporto, fin dalla sua origine.

Fonte: http://www.dirittobancario.it/giurisprudenza/banca-e-finanza/conto-corrente/onere-del-prova-del-correntista-ed-esclusione-del-cd-saldo-zero