La Corte di Appello di Venezia, con proprio decreto del 12 dicembre 2017, ha statuito che la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente ha una legittimazione concorrente o alternativa con quella della madre con essa convivente in ordine all’assegno di mantenimento.
Questo, però, sulla base di due diversi presupposti: il figlio, difatti, è titolare del diritto al mantenimento, di cui, se maggiorenne, può chiedere il versamento diretto ex art. 337 septies c.c.; il genitore convivente è, invece, legittimato, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per il mantenimento del figlio convivente secondo quanto disposto dagli artt. 147 e 148 c.c., ove è previsto l’obbligo per entrambi i coniugi di mantenere i figli e di adempiere a tale obbligazione proporzionalmente alle proprie sostanze. Nel decreto in esame, si è quindi precisato come si sia in presenza di due diritti autonomi, ancorché concorrenti, non già del medesimo diritto attribuito a più persone (cfr., fra le altre, Cass. 25300/2013; 21437/2007, 4188/2006, 8007/2005, 9067/2002, 9353/1999, 8868/1998)

Vedasi: https://www.studiocataldi.it/articoli/30092-mantenimento-la-madre-puo-agire-per-la-figlia-maggiorenne.asp