La Suprema Corte ( ordinanza 3767/2018 ), ribaltando un pronunciamento della Corte di Appello di Milano, ha sancito che possono essere considerati conviventi di fatto anche coloro che hanno abitazioni o residenze anagrafiche differenti.

La convivenza è un «legame affettivo stabile e duraturo» tra due persone che «abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale» a prescindere da un’effettiva «coabitazione» della coppia. Sono questi, per gli Ermellini, i tratti distintivi della convivenza e non necessariamente la coabitazione.

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