Con la sentenza numero 2294/2017, la Corte di cassazione si è pronunciata sull’argomento, affermando che una simile ipotesi deve essere ricondotta alla vendita dell’aliud pro alio sia nel caso in cui l’immobile difetti della licenza di abitabilità, sia nel caso in cui non sussistano i requisiti minimi per ottenerla; ovverosia, sia nel caso in cui vi sia inerzia del venditore, sia nel caso in cui l’immobile abbia caratteristiche intrinseche che lo rendano inabitabile, derivanti da insanabili violazioni della legge urbanistica.

L’assenza di certificato di abitabilità rende l’immobile incommerciabile e, pertanto, le conseguenze che derivano dall’inadempimento dell’obbligo di consegnare tale documento, gravante sul debitore, sono significative.

La violazione dell’obbligo, infatti, legittima:

– la domanda di risoluzione del contratto,

– la domanda di risarcimento del danno,

– l’eccezione di inadempimento.

Non vale invece a sanarla la sola circostanza che al momento della stipula il venditore abbia presentato la domanda di condono con il fine di porre rimedio all’irregolarità amministrativa dell’immobile.

Fonte: http://www.studiocataldi.it/articoli/27205-casa-priva-di-certificato-di-abitabilita-e-vendita-dell-aliud-pro-alio.asp